DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 74

 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

 Art. 1 – Oggetto 

1. Con le presenti disposizioni si dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, al fine di uniformare l’applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, con l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici. 

Art. 2 – Definizioni 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nel D.Lgs.192/2005 e s.m.i. 

Art. 3 – Autorità competente 

1. La Regione del Veneto, con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11, ha delegato agli enti locali la funzione del controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione; gli enti locali delegati svolgono tale funzione in veste di Autorità competente. L’Autorità competente è responsabile degli accertamenti, delle ispezioni e di quanto necessario all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici degli impianti termici per la climatizzazione; può effettuare direttamente l’attività di competenza con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013. 

Art. 4 – Libretto di impianto per la climatizzazione 

1. Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o estiva, di cui alla normativa vigente richiamata all’art. 2, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello approvato dalla Regione del Veneto. 

2. Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella propria pagina internet dedicata all’area tematica energia e consultabile al seguente indirizzo: http://goo.gl/P6xuQg , la sostituzione con il nuovo Libretto, di cui al precedente punto, dei “libretti di centrale” e dei “libretti di impianto” conformi rispettivamente ai modelli riportati negli Allegati I e II del D.M. 17 marzo 2003, può essere effettuata con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della prima operazione periodica di controllo e manutenzione di cui al successivo art.7 o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. 

3. I “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto” di cui al punto precedente, sono conservati allegati al nuovo Libretto cartaceo. 

Art. 5 - Soggetti responsabili 

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico per la climatizzazione ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’impianto, in quanto: Proprietario, Occupante, Locatario oppure Amministratore di Condominio; il ALLEGATO B Dgr n. 1363 del 28 luglio 2014 pag. 2/4 DIPARTIMENTO LL.PP. SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A. Responsabile può delegare la responsabilità ad un soggetto terzo (Terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.R. 74/2013. 

2. Il cambio di responsabilità, nonché la revoca, rinuncia o decadenza dell’incarico di Terzo responsabile, devono essere registrati tempestivamente nel Libretto, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti all’art. 6 del D.P.R. 74/2013. 

3. All’attuazione di quanto disposto in merito all’informazione, di cui all’art. 6, comma 5 del sopracitato D.P.R., si provvede a partire dall’attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione. 

Art. 6 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio 

1. La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013. 

Art. 7 – Controllo e Manutenzione 

1. Il Responsabile dell’impianto termico per la climatizzazione si adopera affinché le operazioni di controllo e di manutenzione siano eseguite conformemente a quanto stabilito dall’art.7 del D.P.R. 74/2013. 

2. Il Responsabile dell'impianto termico per la climatizzazione si adopera affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato ad ogni intervento di controllo e manutenzione e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, di sicurezza e tutela dell’ambiente. 

3. L’installatore ed il manutentore, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono indicare nell’apposita scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto termico per la climatizzazione installato o manutenuto e con quale frequenza vadano effettuate, come stabilito dall’art.7 del D.P.R. 74/2013 (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.0.1 / 11.0.2 / 11.0.3 / 11.0.4). 

4. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione dell’impianto termico per la climatizzazione esegue dette operazioni a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente ed al termine compila l’apposita scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, di cui al comma precedente. 

Art. 8 – Controllo dell’efficienza energetica 

1. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, di cui al precedente articolo e nei particolari casi individuati dal comma 3, art.8 del D.P.R. 74/2013, l’operatore incaricato dal Responsabile dell’impianto esegue il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico per la climatizzazione, conformemente a quanto stabilito dal medesimo art.8 e, al termine, completa la compilazione dell’apposita scheda del Libretto, relativa alla prima verifica dell’installatore ed alle verifiche periodiche del manutentore (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 / 11.1.4), compila il Rapporto di controllo di efficienza energetica, provvedendo anche alla registrazione degli estremi del controllo nella scheda 12 del Libretto. 

2. Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 il modello di Rapporto di efficienza energetica si conforma ai modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014, adottati con D.G.R.V. 726/2014, diversificati per tipologia d’impianto controllato. 

Art. 9 – Conservazione e trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica 

1. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui al precedente articolo, compilato in tutte le sue parti, deve essere conservato in allegato al Libretto. 

2. Con la periodicità indicata all’Allegato A del D.P.R. 74/2013, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, deve essere trasmesso, in modalità di compilazione telematica ed a cura dell’installatore, del manutentore o del Terzo responsabile, al Catasto Regionale ALLEGATO B Dgr n. 1363 del 28 luglio 2014 pag. 3/4 DIPARTIMENTO LL.PP. SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A. degli Impianti Termici per la Climatizzazione a partire dalla sua attivazione, come già stabilito dalla D.G.R.V. 726/2014. 

Art. 10 – Controllo dell’efficienza energetica di impianti termici alimentati con Fonti Rinnovabili 

1. Agli impianti termici per la climatizzazione, alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni del comma 2, art. 2 del D.M. 10 febbraio 2014. 

Art. 11 - Ispezione dell’Autorità competente 

1. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. 

2. L’ispettore esamina i possibili interventi di risparmio energetico, che sono indicati sotto forma di checklist nel pertinente Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6, art.7 del D.P.R. 74/2013. 

Art. 12 - Impianti soggetti ad ispezione 

1. Sono soggetti alle ispezioni, di cui al precedente articolo, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati come individuati dall’art. 9 del D.P.R. 74/2013, con le seguenti potenze utili di targa: a) impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW; b) impianti per la climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW. 

Art. 13 - Accertamenti 

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dall’installatore, dal manutentore o dal Terzo responsabile è sostitutivo dell’ispezione. 

2. Qualora nella fase di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione di qualsiasi potenza: a) si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che l’installatore, il manutentore o il Terzo responsabile abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l’Autorità competente interviene affinché, anche attraverso l’eventuale ausilio di un ispettore, si provveda ad effettuare un controllo sul posto e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell’impianto. La riattivazione dell’impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme ed il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; b) si rilevino difformità tra i dati in possesso dell’Autorità competente e le informazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il Responsabile dell’impianto comunica entro 30 giorni le informazioni che gli verranno chieste dall’Autorità competente stessa. In caso di indisponibilità di tali informazioni, l’Autorità competente provvederà ad effettuare un’ispezione al fine di rilevare direttamente le informazioni non comunicate; c) si rilevino altre anomalie e/o difformità, l’Autorità competente valuta l’opportunità di un’immediata ispezione. ALLEGATO B Dgr n. 1363 del 28 luglio 2014 pag. 4/4 DIPARTIMENTO LL.PP. SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A. 

Art. 14 – Criteri e priorità delle Ispezioni 

1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione sono programmate, oltre a quanto indicato al precedente art.13, in base ai seguenti criteri e priorità e con le frequenze indicate al comma 9, art. 9 del D.P.R. 74/2013: a) impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di efficienza energetica; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW; d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW; e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW; f) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW; g) impianti per i quali dai Rapporti di controllo di efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati all’Allegato B del D.P.R. 74/2013. 

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui al comma 2, art. 4 del D.P.R. 74/2013. 

Art. 15 - Informazione 

1. La Regione e l’Autorità competente provvedono ad informare i cittadini del contenuto delle presenti disposizioni. 

Art. 16 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici 

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, a partire dall’anno 2014 con frequenza biennale ed entro il 30 settembre di ogni biennio, l’Autorità competente trasmette alla Regione una relazione sugli accertamenti ed ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica inizia il primo agosto e termina il 31 luglio dell’anno successivo. La Regione, entro il 31 dicembre dello stesso anno predispone ed invia ai competenti Ministeri una relazione di sintesi sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione presenti sul territorio Regionale.

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